Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
I compiti del direttore dei lavori sono molteplici e sono, tra le altre, la denuncia al comune di riferimento dell'apertura del cantiere, il compito di dirigere l'esecuzione di specifiche opere, la redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questi ultimi, la vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto, la verifica della corretta esecuzione dei lavori, il ricevimento, da parte delle imprese e di altri soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie oltre al rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
Il direttore dei lavori deve stilare un verbale di apertura del cantiere, redigere periodici verbali anche fotografici sull'esito dei lavori, deve verificare la correttezza del progetto e segnalare al committente eventuali correzioni necessarie al buon esito dei lavori. Il direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere e sorveglia che il progetto, qualunque esso sia, venga rispettato. Attraverso visite periodiche al cantiere sorveglia che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente, impartendo per iscritto le necessarie disposizioni al capocantiere. Alla fine dei lavori il direttore dei lavori rilascia un certificato di corretta esecuzione e presenta al comune (qualora fosse necessaria) la richiesta del rilascio di agibilità, corredando la domanda delle apposite certificazioni (impianti etc..).
La direzione dei lavori può non comprendere la gestione della sicurezza nel cantiere, per la quale i responsabili in tal caso sono, ciascuno per la parte ad essi riguardante: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione.
Nei lavori pubblici e privati il coordinatore per l'esecuzione può essere lo stesso direttore dei Lavori, se in possesso dei requisiti richiesti (decreto legislativo 81/2008) per lo svolgimento di tale incarico. Nel caso in cui il direttore dei lavori non possegga tali requisiti deve essere nominato dal committente o dal responsabile dei lavori un direttore operativo che svolga le mansioni di coordinatore per la sicurezza.
