Consiglio di Disciplina

Il Geom. Andrea Centoni, dall’anno 2013, anno di Istituzione del Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri di Lucca, con nomina diretta del Presidente del Trbunale di Lucca, veniva nominato quale membro effettivo, del suddetto Consiglio, per il primo mandato, ricoprendo la carica di Segretario, e per il secondo mandato, in corso, quella di Consigliere.

Compito del Consiglio di Disciplina Territoriale è quello di istruire, valutare e decidere sui procedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 11 e 12 R.D. n. 274/1929. Il Consiglio di disciplina resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Direttivo del Collegio.

La riforma degli ordinamenti professionali ha rivisto le norme per l’accesso alla professione, imponendo l’obbligo a tutti gli iscritti della formazione permanente, con il sistema dei crediti, della stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, con l’articolo 8 del Dpr 137 del 2012, ha altresì sancito l’obbligo di istituire, in ogni Ordine e Collegio territoriale, i Consigli di disciplina “cui sono affidati , dice la legge, i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo”. Il Consiglio di disciplina è stato nominato dal presidente del tribunale scegliendo i nomi da una rosa ampia di nominativi proposti dal Consiglio del Collegio con durata del mandato di quattro anni. Il nuovo organismo è stato istituito per la tutela non solamente della categoria, ma dell’interesse collettivo, per censurare, se ne ricorrono le condizioni, i comportamenti non corretti del professionista sul piano deontologico, le cui norme sono preordinate alla finalità di individuare la condotta a cui i professionisti devono conformarsi. Il Consiglio di disciplina è autonomo e indipendente e svolge le proprie funzioni nel rigoroso rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Geometri, che fissano, in maniera puntuale, le diverse fasi in cui si attivano i procedimenti originati da esposti inoltrati da chiunque ritenga che il geometra abbia operato disattendendo le regole della deontologia professionale, applicando specifiche normative che sono state approvate dal Consiglio Nazionale Geometri e che devono essere rigorosamente applicate.

Normativa

Il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge n. 138/2011, all’art. 3 comma 5 lettera “f”, recita: “gli ordinamenti professionali dovranno provvedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificatamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina”. Il Consiglio Nazionale Geometri, a norma dell'art. 8 del D.P.R. n.137 del 07/08/12, con delibera del 19/11/2012, ha redatto il regolamento che è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia in data 15/12/2012. A norma dell’art. 5 del suddetto regolamento, entro sessanta giorni dall’insediamento, il Consiglio Direttivo del Collegio deve predisporre un elenco di candidati il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei consiglieri. Sarà cura del Presidente del Tribunale di Siena designare i nove componenti effettivi ed eventuali supplenti. Compito del Consiglio di Disciplina è quello di istruire, valutare e decidere sui procedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 11 e 12 R.D. n. 274/1929. Il Consiglio di disciplina resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Direttivo del Collegio. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Geometri, sono esclusi dalla candidatura, tutti coloro in possesso di una carica elettiva all'interno di un Collegio territoriale (consiglieri, revisori, ecc), i Consiglieri nazionali, gli iscritti da meno di 5 anni al Collegio, gli iscritti con legami di coniugio ovvero di parentela e/o di affinità entro il 4° grado con altro professionista di cui al punto 1), gli iscritti aventi legami derivanti dallo svolgimento in comune di un'attività professionale e/o imprenditoriale con altro professionista di cui al punto 1), gli iscritti che hanno riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, gli iscritti sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione, gli iscritti che hanno subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

Codice Deontologico Professionale

La professione del Geometra fu istituita in Italia nel 1929, secondo quanto disposto dal Regio Decreto n. 274. Alla nascente categoria furono assegnate molteplici competenze tecniche soprattutto in ambito edilizio, topografico ed estimativo, legittimandone sin da subito il ruolo di professionista poliedrico e dal sapere multidisciplinare. La polivalenza di ieri è il sapere specialistico di oggi, frutto di una formazione continua di eccellenza e allineata agli standard qualitativi internazionali. L’elevata professionalità dei servizi offerti poggia prevalentemente su due punti di forza: la spiccata propensione all’uso delle nuove tecnologie e il forte radicamento sul territorio. La combinazione di questi elementi fa sì che il geometra sia identificato come il professionista tecnico maggiormente in grado di risolvere in maniera adeguata e tempestiva le esigenze dei cittadini e della pubblica amministrazione. Inoltre, la necessità operativa di raccogliere e analizzare i dati del territorio lo rende testimone dell’evoluzione culturale ed etnografica dei luoghi in cui opera, e nei quali è da sempre considerato dai suoi abitanti interlocutore privilegiato e fidato.

Le principali attività svolte dal geometra sono schematicamente ricondotte a tre macro-aree: Edilizia, Urbanistica e Ambiente, Geomatica e Attività Catastale ed  Estimo e Attività Peritale

Il Geometra deve comunque rifarsi, nello svolgimento della propria attività professionale, al Codice Deontologico Professionale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n.18 del 23/01/207) un comunicato del Consiglio Nazionale dei Geometri recante Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri. Il codice di deontologia professionale dei geometri approvato, contiene le modifiche apportate ai sensi della Legge Bersani. Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppur in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale. L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera categoria. Si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli: Titolo I: Dei principi generali, Titolo II: Della condotta, Titolo III: Della prestazione, Titolo IV: Sanzioni disciplinari, Titolo V: Disposizioni finali. In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale. Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il consiglio del collegio, i praticanti. Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta. Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

 

Consiglio di Disciplina del Collegio Geometri di Lucca https://www.geometrilucca.it/il-collegio/consiglio-di-disciplina/

Normativa http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/Regolamento/Regolamento%20consigli%20disciplina.pdf

Codice Deontologico Professionale del Consiglio Nazionale Geometri http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/codice_deontologico/codice_deontologico2007_187963ccffcc.pdf