Il Geom. Andrea Centoni ha conseguito l'Abilitazione a Coordinatore per la sicurezza nell'anno 2001 presso il C.T.P. di Lucca.

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (temporanei o mobili) è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti), al fine di garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La figura professionale del coordinatore della sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili. La possiamo definire una figura chiave, con un ruolo difficile e una “posizione intermedia tra il committente e il progettista. Questa figura richiede conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive, oltre che un continuo aggiornamento sull’evolversi normativo”.

Ruolo e funzioni del coordinatore della sicurezza

La figura del Coordinatore per la sicurezza si sdoppia, oggi, in due funzioni, aventi ciascuna un ruolo distinto e che possono eventualmente essere ricoperti da due professionisti diversi.

La prima, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori; la seconda, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera.

Vediamo dove è possibile trovare le due figure.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) lo troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Il CSP deve coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa. E, una volta nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, questo avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle misure generali di tutela.

Inoltre, i costi della sicurezza devono essere obbligatoriamente inseriti nel PSC, a cura del CSP; infine, nel caso di lavori pubblici, tali costi debbono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a ribasso d’asta. La definizione dei costi della sicurezza assume, pertanto, valore contrattuale.

Obblighi del CSP

Per quanto riguarda gli obblighi a carico del CSP, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione ha il compito di:

1) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

2) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica;

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), invece, viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie. La nomina del CSE è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.

Un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’avvio delle opere.

Rispetto al CSP, il CSE è un professionista esecutivo quindi, che ha il compito di seguire meticolosamente il corretto andamento dei lavori. Proprio per questo motivo, ha compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere.

Deve infatti:

  • osservare il cantiere
  • assicurarne la correttezza e la sicurezza
  • segnalare inadempienze al committente, o al responsabile dei lavori
  • qualora questi non ascoltassero le sue indicazioni, ha la facoltà di segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

Obblighi del CSE

Per quanto riguarda gli obblighi a carico del CSE, invece, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ha il compito di:

1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza;

3) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

4) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

5) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

6) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

7) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

8) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Requisiti e formazione del CSP e del CSE

In sintesi, il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Diploma di laurea in ingegneriaarchitetturageologiascienze agrarie o scienze forestali. In più l’attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

– Diploma universitario in ingegneria o architettura. In  più l’attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

– Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In più l’attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per ottenere l’abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza occorre quindi avere un’ottima formazione, abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.

Inoltre, per mantenere l’abilitazione, è necessario frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

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