
In merito al bonus facciate, ossia la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%. Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. A tal proposito però si attendono ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus su prima e seconda casa
Il superbonus 110% è previsto su tutti gli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. Così gli edifici condominiali sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari che compongono il condominio siano abitazioni principali o altro: in sostanza, se su un edificio condominiale viene effettuato ad esempio un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case. Il Superbonus è ammesso anche su unità immobiliari, anche edifici unifamiliari, ma solo adibite ad abitazione principale mentre non è previsto sulle seconde case.
Cessione del credito e sconto in fattura
I soggetti che eseguono tali interventi agevolabili con il 110% possono anche scegliere anziché utilizzare direttamente la detrazione di imposta in cinque anni nella denuncia dei redditi, per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione dello sconto in fattura in particolare viene ora previsto per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Una novità assoluta che potrà essere utilizzato fino alla fine del 2021. Sia per lo sconto in fattura che per la cessioen del credito si attendon ultieriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni fiscali per i lavori in casa
Il Superbonus al 110% – previsto per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e di isolamento termico a cui si possono agganciare gli altri lavori ammessi a godere dell’ecobonus e del bonus facciate – si aggiunge così al novero delle altre detrazioni fiscali per interventi sulla casa. Così la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione, spetta nel caso di interventi ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero, tra gli altri, interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, si può beneficiare di una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Connesso alla detrazione fiscale per ristrutturazione, c’è il bonus mobili, ossia l’agevolazione per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che consiste in una detrazione dall’Irpef in misura pari al 50% prevista per l’acquisto. Condizione indispensabile per avere il bonus è quella di realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione Irpef al 50% fino al 31.12.2020, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali. Nel novero delle detrazioni fiscali previste per il contribuente c’è anche il bonus verde, una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per una serie di interventi che riguardano il verde. Nel dettaglio il bonus verde è previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Da sottolineare che tali detrazioni sono fruibili nella misura più alta fino alla fine di quest’anno mentre il Superbonus al 110% è valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre le prime sono fruibili nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali mentre il superbonus in cinque. Inoltre la detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50% fino al 31 dicembre 2020 non è cumulabile con l’ecobonus: così nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per lariqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio. Si dovrà chiarire se lo stesso concetto vale anche per il Superbobonus.